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Sbarramenti di ritenuta e Bacini di accumulo (Invasi)

Informazioni Generali

La Regione Toscana con Legge Regionale n°64 del 05/11/2009 – “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini d'accumulo” e con il D.P.G.R. del 25/02/2010 n°18/R – “Regolamento di attuazione dell’art.14 della legge regionale del 05/11/2009” regolamenta le procedure tecniche e amministrative per la realizzazione di nuovi impianti, la denuncia di esistenza, la regolarizzazione e sanatoria degli impianti esistenti.

La Provincia, e quindi il Circondario Empolese Valdelsa, è l'Ente competente nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia dal 2001, a seguito del trasferimento di competenza di cui all'art. 14 comma 1 lettera f della Legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 91 – “Norme per la difesa del suolo”.

Tale normativa si applica a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubiad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

Sono escluse dall’applicazione della presente legge:

  • le opere di regimazione di fiumi e torrenti soggette ad autorizzazioni ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
  • le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, in quanto riservate alla competenza statale;
  • gli impianti il cui bacino di accumulo è ricavato mediante semplice escavazione dal piano di campagna e che risultano sprovvisti di rilevato o di altra struttura di ritenuta, ad eccezione dei casi in cui tali impianti sono situati in prossimità di pendii, scarpate, ovvero di particolari conformazioni del terreno che determinano la formazione di un corpo terroso assimilabile ad un struttura di ritenuta;
  • i manufatti di altezza non superiore a due metri e che determinano un accumulo di acqua di volume non superiore a 5.000 metri cubi.

L’altezza dello sbarramento è definita come il dislivello tra la quota del piano di coronamento e la quota del punto più depresso dei paramenti; mentre il volume totale di invaso è la capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione (Art. 2 del Regolamento).

Le disposizioni introdotte con la Legge Regionale n°64 del 5 novembre 2009 e con il suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.G.R. del 25/02/2010 n°18/R, ed entrate in vigore dal 18 marzo 2010 sono state modificate con la Legge Regionale n°52 del 6 ottobre 2010 “Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64” -(Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) pubblicata sul bollettino n.41 dell’11/10/2010 e pertanto vigente dal 12/10/2010.

Una delle modifiche più rilevanti è che sono stati prorogati i termini per la presentazione delle denunce di esistenza, delle domande di regolarizzazione e di sanatoria per gli invasi con sbarramento.

Pertanto, tutti coloro che eserciscono a qualunque titolo tali sbarramenti DEVONO PRESENTARE alla Provincia competente per territorio la DENUNCIA DI ESISTENZA DELLE OPERE entro il 31 MARZO 2012.

Chiunque  omette di inoltrare la denuncia di esistenza delle opere esistenti o in corso di realizzazione, di cui all’articolo 11, c. 1, della Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 21.000,00.

Tutti gli interessati sono perciò invitati a prendere visione delle nuove norme e a provvedere agli atti dovuti.
Documentazione
  1. DENUNCIA DI ESISTENZA
  2. Per le opere che sono state regolarmente autorizzate, gli interessati inviano entro il 31 marzo 2012:

    • una relazione contenente la proposta di rischio da assegnare all’impianto, sottoscritta da professionista abilitato

    • una dichiarazione giurata, corredata da documentazione fotografica, attestante la conformità delle opere medesime al progetto originario e il rispetto delle prescrizioni riguardanti la manutenzione e l’esercizio dell’impianto, rilasciata da soggetti abilitati.

  3. DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE
  4. Per le opere che sono state regolarmente autorizzate ma realizzate in maniera difforme dal progetto originario, gli interessati inviano, in allegato alla denuncia di esistenza:

    • DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE corredata da idonea documentazione attestante la situazione di fatto degli impianti stessi per il loro eventuale adeguamento e per la regolamentazione mediante foglio di condizioni della loro manutenzione ed esercizio.

    • Allegati di cui all’art. 17 comma 3 del Regolamento

  5.  DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA
  6. Per le opere che non sono state regolarmente autorizzate, gli interessati inviano in allegato alla denuncia di esistenza oppure entro il 13 Marzo 2011:

    • DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA corredata dal progetto dell’impianto, redatto con i contenuti del progetto definitivo richiesto per i nuovi impianti.
    • Allegati di cui all’art. 18, comma 2 del Regolamento

    La Provincia, effettuata l’istruttoriae nel caso in cui non si rilevi la necessità di interventi di adeguamento, approva il foglio di condizione per l’esercizio e la manutenzione (di cui art. 11, c. 4 del Regolamento), debitamente sottoscritto per accettazione dal richiedente.

  7. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI E MESSA IN SICUREZZA ELL’IMPIANTO
  8. Il soggetto che a qualunque titolo ha la gestione delle opere di ritenuta, ovvero il proprietario del terreno sul quale esse sorgono, se intende procedere, per qualunque causa, alla cessazione definitiva dell'utilizzo delle opere di ritenuta e all'abbandono dell'invaso, entro sei mesi dalla chiusura dell'impianto presenta alla provincia apposita richiesta di autorizzazione ai lavori di ripristino dei luoghi o almeno di messa in sicurezza dell'impianto.

  9. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE
  10. La realizzazione di nuove opere di sbarramento richiede la presentazione della DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

Si ricorda che se lo sbarramento comporta l’utilizzo di acque pubbliche l’autorizzazione all’esercizio è subordinata al rilascio della relativa CONCESSIONE DI DERIVAZIONE.

Contenuto Progetti

Contenuti PROGETTO PRELIMINARE ai sensi dell’Art. 9 del D.P.G.R. 18R/2010:

  1. Il progetto preliminare è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
  2. Il progetto preliminare ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali condotte, qualorasiano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
  3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
  4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni) ed in particolare indicano:
    1. l’uso a cui è destinato l’impianto;
    2. la valutazione della classe di rischio ai sensi dell’articolo 6 della D.P.G.R. 18R/2010;
    3. gli elementi macroscopici di rischio geologico, idrogeologico, idraulico e sismico presenti sul territorio indotti per effetto della costruzione dell’impianto, necessari a valutare l’ammissibilità dell’opera;
    4. per le opere in materiali sciolti, limitatamente alle classi D ed E di cui all’articolo 3 del D.P.G.R. 18R/2010, la reale possibilità di reperimento dei materiali necessari alla costruzione, con l’indicazione delle eventuali relative cave di prestito;
    5. i bacini idrografici sottesi all’opera di ritenuta ed il reticolo idraulico afferente l’invaso;
    6. i calcoli idrologici giustificativi dei valori assunti per le portate di progetto e verifica dell’impianto, con riferimento ad un tempo di ritorno pari a 200 anni per gli invasi esistenti, pari a 500 anni in caso di sbarramenti di altezza inferiore o uguale a 10 metri ed a 1000 anni in caso di sbarramenti di altezza superiore 10 metri;
    7. la valutazione dell’entità del probabile trasporto solido ai fini della determinazione del rischio di interrimento, per i nuovi impianti che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.G.R. 18R/2010, nella classe di rischio 4 di cui all’allegato A al presente al D.P.G.R. 18R/2010, oppure per quelli già esistenti e classificati nella medesima classe.

Contenuti PROGETTO DEFINITIVO ai sensi dell’ Art. 10 del D.P.G.R. 18R/2010:

  1. Il progetto definitivo è redatto e sottoscritto da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
  2. Il progetto definitivo ha ad oggetto l’intero impianto, comprese le opere di captazione quali canali o condotte, qualora siano utilizzate acque captate da bacino imbrifero esterno a quello direttamente sotteso all’opera di ritenuta.
  3. In caso di impianto già esistente, il progetto di modifica contiene i dati e gli allegati progettuali relativi all’intero impianto ritenuti significativi ai fini dell’intervento da realizzare.
  4. Gli elaborati progettuali sono conformi a quanto previsto dal regolamento approvato con d.p.r. 554/1999, ed in particolare indicano i seguenti elementi:
    1. le eventuali varianti previste rispetto al progetto preliminare;
    2. il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto preliminare;
    3. le fasi ed i tempi presunti di esecuzione delle opere e manufatti componenti l’impianto;
    4. le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, anche al fine di minimizzare l’impatto ambientale dell’opera, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;
    5. le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell’invaso;
    6. le prove, le indagini ed i rilevamenti eseguiti che descrivono in particolare:
      1. la geomorfologia e la litologia dell’area in esame, mediante analisi estese fino a profondità idonee all’opera in progetto;
      2. lo studio geostrutturale, con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio ed alla stabilità dei pendii circostanti;
      3. gli effetti sull’idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;
    7. le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;
    8. le verifiche di stabilità, filtrazione e sifonamento dell’opera di ritenuta e del complesso diga-terreno di fondazione, effettuate almeno con riferimento a ciascuna delle seguenti condizioni: a fine costruzione, a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso, in caso di evento sismico nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;
    9. i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per le portate di progetto ed il conseguente dimensionamento delle opere complementari;
    10. la valutazione del trasporto solido con riferimento allo sviluppo dell’interrimento dell’impianto e alla stima della variazione della dinamica d’alveo a monte e valle dello stesso;
    11. il calcolo strutturale dello sbarramento, delle opere e delle infrastrutture accessorie, tenendo conto del grado di sismicità della zona ove è ubicato l’impianto;
    12. lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e, nel caso di invasi ricadenti nelle classi D ed E di cui all’articolo 3 del D.P.G.R. 18R/2010, dovute a ipotetico collasso dello sbarramento.
  5. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 del D.P.G.R. 18R/2010 18R/2010 possono essere omesse le indicazioni previste al comma 4 lettere c), e), j), l). Per i medesimi impianti, qualora costituiti da rilevato in terra, le verifiche indicate al comma 4, lettera h) non sono necessarie nel caso in cui i paramenti di monte abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:3 e quelli di valle abbiano inclinazione inferiore o uguale a 1:2,5.
  6. I disegni tecnici rappresentano l’intero impianto nella sua configurazione definitiva, e comunque comprendono:
    1. la planimetria generale dell’intero impianto in scala non inferiore a 1:5000, che riporti l’opera di ritenuta, le opere complementari ed accessorie e le isoipse equidistanti 5 metri, ottenute da rilievo topografico diretto;
    2. la planimetria e le sezioni trasversali e longitudinali dell’opera di ritenuta, in scala 1:200 o 1:500, a seconda delle caratteristiche delle opere, con indicazione delle isoipse equidistanti 2 metri;
    3. la planimetria, le sezioni e gli eventuali prospetti delle opere complementari in scala 1:200 o 1:500 a seconda delle caratteristiche delle opere;
    4. il profilo dell’invaso lungo l’asse longitudinale in scala 1:500;
    5. il diagramma riunito dei volumi invasati e delle superfici in rapporto alle quote dell’invaso;
    6. il diagramma dei tempi di svuotamento dell’invaso per mezzo del solo scarico di fondo;
    7. i particolari costruttivi in scala adeguata di tutte le opere che richiedono una dettagliata rappresentazione delle caratteristiche e della tecnica costruttiva, quali organi di scarico e relativi meccanismi di manovra, opera di presa e di derivazione e relativi meccanismi di manovra e manufatti di alloggio, drenaggi, opere di protezione delle sponde e delle scarpate del bacino di accumulo, sistemi di sicurezza e di allerta, opere accessorie connesse allo sbarramento;
    8. l’adeguata rappresentazione grafica delle opere accessorie e di rifinitura.
  7. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 D.P.G.R. 18R/2010 possono essere omesse le rappresentazioni grafiche indicate nel comma 6, lettere e), f ), h).
  8. Per gli impianti ricadenti nella classe A di cui all’articolo 3 D.P.G.R. 18R/2010, oppure per quelli che si propone di classificare, ai sensi dell’articolo 6 D.P.G.R. 18R/2010, nelle classi di rischio 1 e 2 di cui all’allegato A del D.P.G.R. 18R/2010, la provincia può concordare con il richiedente il livello di approfondimento delle indagini da effettuare in relazione all’importanza dell’opera.

Contenuti del PROGETTO DI GESTIONE ai sensi dell’ Art. 23 del D.P.G.R. 18R/2010:

  1. 1. Fino all’approvazione delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20, comma 2 sexies della l.r. 88/1998, il progetto di gestione dell’invaso (art. 114 del DLGS 152/06 Norme in materia ambientale) di cui all’articolo 7, comma 5 e all’articolo 11 comma 5, lettera a) del D.P.G.R. 18R/2010 contiene il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con la manutenzione dell’impianto, al fine di assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità di invaso nonché il regolare funzionamento degli organi di scarico e di presa.
  2. 2. Il progetto di gestione di cui al comma 1 indica altresì le misure di tutela e prevenzione idonee a garantire la qualità della risorsa idrica, sia invasata che a valle dello scarico, nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 DLGS 152/2006.
  • LEGGE REGIONALE 5 novembre 2009, n. 64 - []
    Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.
  • LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2010, n. 52 - []
    Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 - (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 18/R - []
    Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).
    • Allegato A - []
    • Allegato B - []
    • Allegato C - []
    • Allegato D - []

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